Sez. 1, Sentenza n. 1328 del 26/02/1980 (Rv. 404851 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - IMPRENDITORE EDILE INDIVIDUALE - CESSAZIONE DI ATTIVITA - DECORRENZA - CHIUSURA DEL CANTIERE - INSUFFICIENZA - CESSAZIONE DELLA VENDITA DEGLI IMMOBILI COSTRUITI - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - IMPRENDITORE EDILE INDIVIDUALE - CESSAZIONE DI ATTIVITA - DECORRENZA - CHIUSURA DEL CANTIERE - INSUFFICIENZA - CESSAZIONE DELLA VENDITA DEGLI IMMOBILI COSTRUITI - NECESSITA.*
Poiche l'attivita dell'impresa edile individuale si concretizza non solo nella costruzione, ma anche nelle vendite degli immobili realizzati, la cessazione dell'impresa stessa, al fine del decorso del termine di un anno entro il quale puo essere dichiarato il fallimento, non si verifica, con la mera chiusura del cantiere, ovvero con il licenziamento della manodopera, fino a quando siano in corso le indicate vendite. (V 7/76, mass n 378617).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)