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Sez. L, Sentenza n. 5046 del 30/08/1980 (Rv. 408900 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PREVISTA DALL'ART 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 13 FEBBRAIO 1968 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408900-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PREVISTA DALL'ART 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 13 FEBBRAIO 1968 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA - LEGITTIMITA.*

Il sistema di liquidazione a scaglioni dell'indennita di anzianita previsto dall'art 7 del CCNL del 13 febbraio 1968 per i lavoratori dipendenti dall'industria della gomma e pienamente legittimo, in quanto il terzo comma dell'art 2120 cod civ disponendo che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria di appartenenza, non impone la osservanza di un criterio di proporzionalita aritmetica semplice, ma riserva, in via primaria, alle associazioni sindacali, in Sede di contrattazione collettiva, la facolta di differenziare la misura in cui tale retribuzione deve essere assunta a base del calcolo dell'indennita in questione con riferimento a ciascuna delle categorie professionali nelle quali il prestatore d'opera sia stato inquadrato durante lo svolgimento del rapporto cosi da diversificare, sulla base dell'evoluzione del rapporto medesimo, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario. (V 2875/80, mass n 406622; (V 866/80, mass n 404304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 13/02/1968 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)