Sez. 2, Sentenza n. 3716 del 18/10/1995 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 204745 - 01
Pena - Pene accessorie - Interdizione dai pubblici uffici | Presupposti per l'applicazione della pena accessoria - Computo dell'entità della pena concretamente irrogata - Diminuente per il giudizio abbreviato - Valutabilità - Ragioni.
Pena - Pene accessorie - Interdizione dai pubblici uffici
Al fine di stabilire se alla condanna debba conseguire o meno l'interdizione dai pubblici uffici, e se questa debba essere perpetua o soltanto temporanea, occorre considerare l'entità della pena irrogata in concreto, come risultante a seguito del computo dell'eventuale diminuente per il rito abbreviato; l'art. 29 cod. pen., infatti, riferendosi genericamente alla "condanna", ha riguardo esclusivamente alla pena irrogata, in sè considerata, a prescindere dagli elementi del calcolo aritmetico che concorrono a determinarla.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)