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Sez. 2, Sentenza n. 3716 del 18/10/1995 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 204745 - 01

Pena - Pene accessorie - Interdizione dai pubblici uffici | Presupposti per l'applicazione della pena accessoria - Computo dell'entità della pena concretamente irrogata - Diminuente per il giudizio abbreviato - Valutabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204745-01

Pena - Pene accessorie - Interdizione dai pubblici uffici

Al fine di stabilire se alla condanna debba conseguire o meno l'interdizione dai pubblici uffici, e se questa debba essere perpetua o soltanto temporanea, occorre considerare l'entità della pena irrogata in concreto, come risultante a seguito del computo dell'eventuale diminuente per il rito abbreviato; l'art. 29 cod. pen., infatti, riferendosi genericamente alla "condanna", ha riguardo esclusivamente alla pena irrogata, in sè considerata, a prescindere dagli elementi del calcolo aritmetico che concorrono a determinarla.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)