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Sez. 2, Sentenza n. 43604 del 07/10/2003 Cc. (dep. 13/11/2003) Rv. 227608 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Sanzione accessoria - Interdizione dai pubblici uffici - Riferimento alla pena applicata in concreto, come risultante anche dalla concessione della diminuente di rito - Necessità.
Stato
decisa il 2003-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227608-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici il giudice deve tenere conto dell'entità della pena quale risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali, che costituiscono l'incentivo per la collaborazione dell'imputato alla definizione del giudizio, e ciò in quanto, come risulta palese dall'art. 29 cod. pen., non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata in relazione alla gravità del reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)