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Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005 (Rv. 585231 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Notizie lesive della reputazione di un soggetto - Divulgazione - Legittimità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585231-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista, il quale - ancorché non abbia contribuito a formare l'altrui dichiarazione - propagandone il contributo all'esterno ne diviene sostanziale coautore e quindi consapevole strumento di diffamazione, è tenuto ad accertare la verità della dichiarazione medesima e a verificare che non difetti il requisito della continenza e, cioè, che essa non consista in insulti, in espressioni gratuite e non necessarie, volgari, umilianti, dileggianti o, comunque, diffamatorie. Ne consegue che la condotta del giornalista che, pubblicando un comunicato stampa di terzi, riporti dichiarazioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, che integrino gli estremi della contumelia, non è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca per il solo fatto di aver riportato fedelmente il contenuto di una dichiarazione di terzi senza aggiungere alcun suo allusivo, suggestivo o provocatorio commento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)