Sez. 6, Sentenza n. 2210 del 06/12/2007 Cc. (dep. 15/01/2008) Rv. 238633 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione dell'indagato avverso misura revocata o divenuta inefficace - Interesse ad impugnare - Permanenza - Presupposti e limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'interesse dell'indagato a coltivare il ricorso per cassazione, nonostante la misura cautelare personale impugnata sia stata revocata o abbia perso efficacia, può permanere in concreto, in relazione alla disposizione dell'art. 405, comma primo-bis, cod. proc. pen., in quanto la decisione della Corte di cassazione in ordine all'insussistenza del quadro indiziario condiziona, se non seguita da un'ulteriore attività di acquisizione probatoria, la scelta del P.M. di iniziare o meno l'azione penale. (In motivazione la S.C. ha osservato che al di fuori dei casi in cui la verifica investa direttamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - ad es., nelle ipotesi della pronuncia che rigetti il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del tribunale in sede di riesame o di appello cautelare, che abbia revocato la misura coercitiva applicata dal G.i.p., ovvero della sentenza di annullamento senza rinvio dell'ordinanza coercitiva impugnata con ricorso "per saltum" in cassazione - deve escludersi l'operatività del meccanismo di cui all'art. 405, comma primo bis, cod. proc. pen., in quanto la Cassazione non interviene sulla insussistenza degli indizi di colpevolezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)