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Sez. 3, Sentenza n. 1435 del 08/03/1979 (Rv. 397758 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE DELL'OMISSIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397758-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE DELL'OMISSIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La mancata osservanza da parte del giudice dell'Obbligo di far rapporto al pubblico ministero a norma dell'art 3 cod proc pen non puo essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo stabilito nell'interesse superiore della giustizia, non nell'interesse del privato, cui e, peraltro, conferita la facolta di presentare direttamente denuncia penale. (Conf 2246/77, mass n 385968; (Conf 1180/76, mass n 379867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)