Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 26/03/1980 (Rv. 405643 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'Obbligo del giudice civile di far rapporto al procuratore della Repubblica nei casi previsti dall'art 3 cod proc pen e posto nell'interesse generale della giustizia per la repressione dei reati e non nell'interesse privato delle parti, alla quale, pertanto, non e consentito dedurre come motivo di ricorso per Cassazione l'inosservanza di detto Obbligo, salva restando la facolta delle parti di presentare direttamente denuncia penale. (Conf 1435/79, mass n 397758; (Conf 4932/78, mass n 394650; (Conf 2246/77, mass n 385968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)