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Sez. L, Sentenza n. 922 del 06/02/1984 (Rv. 433117 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO IN GENERE - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8, SESTO COMMA, DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - PORTATA - DISTINZIONE FRA LA PARTE CONCERNENTE GLI ONORARI BASE E QUELLA CONCERNENTE LE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433117-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO IN GENERE - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8, SESTO COMMA, DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - PORTATA - DISTINZIONE FRA LA PARTE CONCERNENTE GLI ONORARI BASE E QUELLA CONCERNENTE LE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 - nel testo sostituito (e corrispondente all'originario quarto comma) dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386 (che ha anche aggiunto due commi dopo il terzo comma del detto articolo) - ha attuato il blocco non soltanto delle tariffe delle convenzioni già stipulate, ancorché non ancora ratificate, ma anche del meccanismo previsto per l'aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, senza possibilità di distinguere fra la parte concernente gli onorari base e quella concernente le spese; né rileva in contrario, attesa la ratio della disciplina legislativa, la diversa formulazione della disposizione originaria e di quella ad essa sostituita, e, in particolare, il fatto che, dopo l'affermazione dell'insuscettibilità di aumento delle tariffe, non sia ripetuta l'espressione "qualunque ne sia il titolo". (Conf 3162/83, mass n 428071, sulla prima parte; (Conf 1176/83, mass n 425965; (Conf 48/83, mass n 424839; (Conf 1791/80, mass 405403).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)