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Sez. L, Sentenza n. 48 del 05/01/1983 (Rv. 424839 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI - PROROGA EX LEGGE N. 386 DEL 1974 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424839-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI - PROROGA EX LEGGE N. 386 DEL 1974 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha attuato il blocco non soltanto delle tariffe vigenti ma anche del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, previsto dall'accordo del 4 marzo 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici, senza possibilità di distinguere fra la parte concernente gli onorari base e quella concernente le spese ed i costi e senza che - in contrario - possa rilevare il principio della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, stabilito dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. (Conf 3559/82, mass n 421531; (Conf 712/82, mass n 418509).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)