Sez. L, Sentenza n. 6557 del 11/12/1981 (Rv. 417398 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Qualora una controversia sia stata in primo grado trattata con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, l'impugnazione - quale che sia l'oggetto della causa - deve essere proposta con citazione a udienza fissa da notificare nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., non richiedendosi, ai fini della sua tempestività, l'avvenuto deposito di essa negli stessi termini. In questa ipotesi, il giudice di appello, ove ritenga di essere in presenza di una causa rientrante fra quelle soggette al rito del lavoro, deve, in applicazione dell'art. 439 cod. proc. civ., adottare i provvedimenti di cui all'art. 426 dello stesso codice, proseguendo la trattazione con il rito del lavoro. (Conf 398/81, mass n 410866; (Conf 6433/80, mass n 410198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)