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Sez. L, Sentenza n. 6161 del 27/11/1984 (Rv. 437804 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - PRINCIPIO DELL'ULTRATTIVITÀ DEL RITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437804-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - PRINCIPIO DELL'ULTRATTIVITÀ DEL RITO - FATTISPECIE.*

Il principio dell'ultrattività del rito, in forza del quale, ove una controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario anziché con quello del lavoro, vanno seguite le forme ordinarie anche per la proposizione del relativo gravame, salva la possibilità che il giudice dell'appello, ricorrendone i presupposti, disponga il passaggio al rito speciale, ai sensi dell'art. 439 cod. proc. civ., si applica anche per la Determinazione della Forma dell'eventuale atto di riassunzione del giudizio di appello, con la conseguenza che, qualora questo sia stato ritualmente introdotto con citazione a udienza fissa in attuazione del detto principio, sebbene relativamente ad una controversia soggetta alle Disposizioni introdotte con la legge n. 533 del 1973, anche la riassunzione va eseguita in modi ordinari. (V 5666/81, mass n 416362; (V 6581/81, mass n 417431; (V 6483/81, mass n 417319; (V 6557/81, mass n 417398; (V 6433/80, mass n 410198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)