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Sez. 3, Sentenza n. 8999 del 27/08/1999 (Rv. 529472 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Decadenza per causa non imputabile alla parte - Remissione in termini - Disciplina ex art. 184 bis cod.proc.civ. - Portata - Invocabilità per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529472-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

L'art. 184 bis cod.proc.civ., nella sua formulazione attuale, consente alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini. La norma, peraltro, riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nell'ambito della causa in trattazione, mentre non è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, per le quali vige, tuttora, la regola della improrogabilità dei termini perentori di cui all'art. 153 cod.proc.civ., che impedisce di utilizzare l'istituto della rimessione in termini anche per le decadenza relative al compimento del termine perentorio per instaurare il giudizio. Pertanto, in caso di opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, proposta al pretore con atto notificato oltre il termine di trenta giorni, stabilito dal primo comma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, l'opponente non può far valere, allo scopo di essere rimesso in termini, la circostanza che detto provvedimento fosse privo della indicazione del termine e dell'autorità giudiziaria presso la quale sarebbe stato possibile proporre impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)