diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 09/06/1984 (Rv. 435485 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - DISDETTA DA PARTE DEL LOCATORE - MERA PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE DOPO LA SCADENZA - RINNOVAZIONE TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICEVIMENTO DEL CANONE DA PARTE DEL LOCATORE E MANCANZA DI UNA TEMPESTIVA AZIONE DI RILASCIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435485-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - DISDETTA DA PARTE DEL LOCATORE - MERA PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE DOPO LA SCADENZA - RINNOVAZIONE TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICEVIMENTO DEL CANONE DA PARTE DEL LOCATORE E MANCANZA DI UNA TEMPESTIVA AZIONE DI RILASCIO - IRRILEVANZA.*

La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dello art. 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la Mancanza di manifestazione di volontà contraria da parte del locatore. Pertanto, quando il locatore, con la disdetta del contratto alla scadenza, abbia espressamente manifestato la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla mera protrazione della permanenza del locatario nell'immobile locato, dopo la scadenza, e dal silenzio del locatore, ancorché questi abbia continuato a percepire il canone e non abbia tempestivamente provveduto ad introdurre Azione di rilascio, trattandosi di circostanze di per sè non idonee ad evidenziare una nuova volontà del locatore stesso, contraria a quella in precedenza manifestata per la cessazione del rapporto. (V 5173/79, mass n 401789; (V 5429/77, mass n 389087; (V 745/77, mass n 384348; (V 4243/76, mass n 382931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)