Sez. 2, Sentenza n. 1621 del 24/05/1972 (Rv. 358433 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONE DEI LUOGHI - NOZIONE - IMMISSIONI RUMOROSE IN LOCALITA TURISTICA - RUMOROSITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL RUMORE DI FONDO DELLA LOCALITA - NECESSITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONE DEI LUOGHI - NOZIONE - IMMISSIONI RUMOROSE IN LOCALITA TURISTICA - RUMOROSITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL RUMORE DI FONDO DELLA LOCALITA - NECESSITA.*
Poiche la legge non indica un preciso criterio di misura in base al quale possa stabilirsi aritmeticamente il limite di tollerabilita delle immissioni, in tale materia domina il criterio della relativita ed e affidato al giudice di merito un compito moderatore ed equilibratore da esercitarsi volta per volta con equo e prudente apprezzamento in relazione alle singole situazioni ed alla entita degli interessi in conflitto, tenuto conto altresi delle esigenze della convivenza sociale e della funzione sociale della proprieta. In particolare, la condizione dei luoghi, cui l'art 844 cod civ prescrive debba farsi riferimento, va intesa non solo in senso topografico o naturalistico, ma anche e piu specificamente sotto il profilo sociale e cioe in relazione alle attivita normalmente svolte nel luogo ed in genere al sistema ed alle abitudini di vita della locale popolazione. Pertanto, nel giudicare di immissioni rumorose in una localita di cura, soggiorno e turismo di cui si accerti la particolare tranquillita, fra l'altro, per Mancanza di servizi di trasporto pubblico, e scarsa circolazione di automezzi, non puo il giudice di merito adottare come parametro una misura di intensita, e un corrispondente grado di tollerabilita, validi in ogni caso, senza riferirli alle caratteristiche della localita medesima, con particolare riferimento al rumore di fondo di essa, cioe al complesso dei rumori che formano l'ambiente sonoro abituale della zona. (V 1218'70, mass n 346858).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)