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Sez. 1, Sentenza n. 11229 del 07/11/1998 (Rv. 520492 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Somme dovute per risarcimento del danno da accessione invertita - Liquidazione effettuata da sentenza del tribunale emessa prima del 31 dicembre 1988, confermata con sentenza della corte di appello emessa in epoca successiva - Prelievo fiscale retroattivo ex art. 11, comma nono, legge n. 413/91 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520492-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

Le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da accessione invertita, liquidate da sentenza del tribunale emessa prima del 31 dicembre 1988, ma confermata da sentenza della corte d'appello emessa dopo tale data e prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991 n. 413 - costituendo quest'ultima sentenza l'unico titolo del risarcimento, poiché l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello rispetto alla sentenza di primo grado si verifica in tutti i casi, anche, quindi, nei casi in cui la sentenza d'appello è confermativa - vanno assoggettate al prelievo fiscale previsto dall'art. 11 della citata legge, il cui comma nono ne ha esteso l'applicabilità, tra l'altro, anche alle somme percepite in conseguenza di provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge summenzionata.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)