Sez. 1, Sentenza n. 6620 del 18/07/1997 (Rv. 506128 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Occupazione acquisitiva - Risarcimento del danno - Prelievo fiscale retroattivo ex art. 11, comma nono, legge n. 413 del 1991 - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte dirette sui redditi, ai fini del prelievo fiscale retroattivo, previsto dall'art. 11, comma nono, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, non rileva il momento in cui si è verificata l'occupazione acquisitiva, bensì che cadano nel triennio, compreso tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore della citata legge, sia la sentenza che ha liquidato la somma dovuta per il risarcimento del danno, sia la percezione di tale somma, quale espressione di capacità contributiva.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)