Sez. 5, Sentenza n. 3092 del 13/02/2006 (Rv. 587088 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Indennità di espropriazione - Liquidazione con provvedimento giurisdizionale - Prelievo fiscale retroattivo ex art. 11, comma nono, della l. n. 413 del 1991 - Presupposti - Data del decreto di esproprio - Irrilevanza - Emissione della sentenza e percezione della somma tra il 31 dicembre 1988 ed il 31 dicembre 1991 - Rilevanza esclusiva - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale retroattivo previsto dall'art. 11, comma nono, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, occorre che nel triennio anteriore all'entrata in vigore della predetta legge si verifichino sia la percezione della somma, sia l'emissione degli atti o provvedimenti in forza dei quali la somma stessa viene corrisposta. Pertanto, nell'ipotesi in cui il diritto all'indennità di espropriazione sia accertato e quantificato da un provvedimento giurisdizionale, non assume alcun rilievo la data di emissione del decreto di esproprio, ma occorre che nel triennio compreso tra il 31 dicembre 1988 ed il 31 dicembre 1991 cadano sia la sentenza che ha liquidato l'indennità che la percezione della relativa somma.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)