Sez. 1, Sentenza n. 42748 del 15/10/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 226606 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Collaboratore di giustizia - Nuova disciplina prevista dall'art. 14 l. 13 febbraio 2001, n. 45 - Dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni - Inutilizzabilità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Alle c.d. dichiarazioni tardive rese da un collaboratore di giustizia al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non può essere riconosciuta la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la regola di esclusione probatoria prevista dall'art. 16-quater, comma 9, della l. 15 marzo 1991, n. 82, configura una specifica sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese "contra alios", che le rende radicalmente e funzionalmente inidonee, sotto l'aspetto probatorio, non solo ai fini dell'accertamento sulla colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento o dei riti speciali, ma anche nel contesto delle indagini preliminari e, in particolare, nell'ambito del procedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 quater com. 9, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)