Sez. 2, Sentenza n. 4864 del 28/07/1980 (Rv. 408693 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART 96 COD PROC CIV - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE COMPETENTE A DECIDERE IL MERITO - DOMANDA DI RISARCIMENTO LIMITATA ALL'AN - RIGETTO - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART 96 COD PROC CIV - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE COMPETENTE A DECIDERE IL MERITO - DOMANDA DI RISARCIMENTO LIMITATA ALL'AN - RIGETTO - NECESSITA.*
La Competenza a pronunciare sulla domanda per risarcimento ex art 96 cod proc civ spetta esclusivamente al giudice competente a decidere il merito, sia per l'an sia per il quantum debeatur, i quali elementi non possono essere dissociati, con la conseguenza che ove la parte interessata si limiti a chiedere declaratoria di condanna generica al risarcimento dei danni con rinvio della liquidazione a separato giudizio, la domanda deve essere rigettata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)