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Sez. 3, Sentenza n. 4793 del 02/09/1982 (Rv. 422782 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA SULLA RELATIVA DOMANDA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422782-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA SULLA RELATIVA DOMANDA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITÀ.*

La pronuncia sulla domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata spetta in via esclusiva alla Competenza funzionale del giudice che decide la controversia nel merito, con la conseguenza che, non potendo in ordine a tale pronuncia dissociarsi la statuizione sull'an da quella sul quantum, detta domanda, ove la parte interessata si limiti a richiedere la condanna generica al risarcimento dei danni con rinvio della liquidazione a separato giudizio, non può che essere rigettata per Mancanza di prova. (Conf 5294/81, mass n 409146; (Conf 4864/81, mass n 408693).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)