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Sez. 2, Sentenza n. 4961 del 04/04/2001 (Rv. 545518 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Difetto di rappresentanza processuale - Sanabilità in sede di legittimità attraverso il deposito degli atti necessari a provare la valida costituzione del rapporto processuale - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545518-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

In sede di legittimità il difetto di rappresentanza processuale di una società o di un ente può essere sanato con effetto retroattivo con il deposito degli atti necessari a provare la valida costituzione del rapporto processuale nelle precedenti fasi di merito soltanto a condizione che il giudice del merito non abbia già rilevato il difetto del presupposto processuale in argomento dichiarando l'inammissibilità dell'atto introduttivo. (Fattispecie relativa ad una comunione priva di personalità giuridica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)