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Sez. L, Sentenza n. 4932 del 04/10/1984 (Rv. 436810 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETI DI CUMULO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436810-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETI DI CUMULO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

In tema di limiti alla cumulabilità della pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, l'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) va interpretato (alla stregua della lettera e della ratio legis, quale evidenziata anche dai lavori preparatori) nel senso che il tetto di lire centomila, previsto dalla seconda parte di tale disposizione, si riferisce non al cinquanta per cento della quota eccedente il trattamento minimo di pensione ma all'importo rappresentato dalla somma del trattamento minimo con il cinquanta per cento della quota eccedente. (Conf 2381/84, mass n 434422; (Conf 2318/84, mass n 434358; (Conf 256/84, mass n 432519; (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428985).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)