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Sez. 1, Sentenza n. 8267 del 30/07/1999 (Rv. 529112 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Esenzione dall'ILOR dei redditi di impresa delle società commerciali ex art. 115, lett. e) bis del d.P.R. n. 917/86 - Efficacia retroattiva - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529112-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'art. 9 della legge 29.12.1998 n. 408, che ha aggiunto la lett. e) bis all'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - estendendo così la categoria dei redditi esenti da ILOR a quelli "di impresa derivanti da esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma primo dell'art. 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre" - allorché considera gli organismi societari ha natura innovativa e non una portata meramente interpretativa e dunque retroattiva, considerato che al di fuori della previsione normativa e dunque prima della sua entrata in vigore (1.1.1991), le società commerciali, per il fatto di essere tali, sfuggivano alla possibilità di essere esentate dall'ILOR con l'argomento, eventuale, che mancasse una benché minima organizzazione di impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)