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Sez. L, Sentenza n. 1716 del 13/03/1984 (Rv. 433789 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SENTENZA PENALE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO O DUBITATIVO IN ORDINE AL FATTO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE - LIMITI - FATTO REATO - RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA, AL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALI E ALL'EVENTO - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA A SENTENZA DI ASSOLUZIONE DI UN DATORE DI LAVORO DAL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433789-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SENTENZA PENALE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO O DUBITATIVO IN ORDINE AL FATTO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE - LIMITI - FATTO REATO - RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA, AL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALI E ALL'EVENTO - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA A SENTENZA DI ASSOLUZIONE DI UN DATORE DI LAVORO DAL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*

Ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., l'Azione civile è preclusa qualora nella sentenza penale vi sia un determinato accertamento negativo o dubitativo in ordine al fatto, riferito tale termine non già al fatto reato come sintesi degli elementi soggettivo ed oggettivo, ma solo a quest'ultimo, costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale, con esclusione dell'antigiuridicità e della colpevolezza. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato efficacia preclusiva dell'Azione dell'INPS per il recupero di contributi assicurativi alla sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro dal reato di omesso versamento dei medesimi, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato"). (V 3439/81, mass n 414037; (V 583/79, mass n 396718; (V 1407/78, mass n 390779).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)