Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 01/02/2000 (Rv. 533340 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Liquidazione del danno - Natura del suolo - Accertamento - Necessità - Criteri - Criterio della classificazione urbanistica - Rilevanza prioritaria - Art. 5 bis comma 7 bis della legge 359/92 - Suoli agricoli - Inapplicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Per la determinazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura dell'area occupata - edificabile o agricola -, da condurre in base alla classificazione urbanistica dell'area stessa, atteso il carattere soltanto residuale della cosiddetta edificabilità di fatto, poiché, con riferimento ai suoli edificatori, sarà legittimamente applicabile il criterio (introdotto dall'art. 3, sessantacinquesimo comma, legge 23 dicembre 1996 n. 662) della semisomma del valore venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40 per cento e con incremento del 10 per cento, mentre, nel caso di terreni agricoli, il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato dei medesimi, tenuto conto, indicativamente, dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 legge 22 ottobre 1971 n. 865 (senza, peraltro, alcuna considerazione delle relative potenzialità edificatorie).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)