Sez. 6, Sentenza n. 49579 del 17/11/2003 Ud. (dep. 31/12/2003) Rv. 227892 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Truffa - Concorso di reati - Ravvisabilità - Fondamento.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere anche se la violazione consista in una unica azione, in quanto allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, consistente nelle vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, può accompagnarsi un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ravvisato il concorso tra i suddetti reati, sul rilievo che la falsa promessa di comperare il favore di un pubblico ufficiale, di per sè lesiva del prestigio della pubblica amministrazione, trovava la sua giustificazione in una specifica attività truffaldina svolta degli imputati, attività non prevista tra gli elementi tipizzati dall'art. 346 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)