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Sez. 6, Sentenza n. 19647 del 24/02/2004 Ud. (dep. 28/04/2004) Rv. 229547 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Concorso con il reato di truffa - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229547-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

È ammissibile il concorso tra i reati di millantato credito e di truffa qualora alla millanteria tipica del primo di detti reati si aggiungano altri comportamenti idonei a concretizzare ulteriori artifizi e raggiri suscettibili di indurre in errore la vittima, ivi compresi quelli che valgano a confermare quest'ultima nell'errore, comunque determinatosi, in cui la stessa si trovi, e sempre che sussista comunque un rapporto di causalità fra tali comportamenti ed il verificarsi del danno, con correlativo ingiusto profitto dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)