Sez. 6, Sentenza n. 20105 del 04/05/2001 Ud. (dep. 17/05/2001) Rv. 219841 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Concorso con il reato di truffa - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma primo, cod. pen., si concreta nella vanteria, non corrispondente alla realtà, nei confronti del terzo, di accesso privilegiato presso un pubblico ufficiale, con la quale il millantatore induce in errore il terzo, con danno di quest'ultimo e proprio ingiusto profitto. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, ma resta assorbito da quest'ultimo, allorché la vanteria presa in considerazione per esso sia identica a quella ritenuta integrante gli artifici e raggiri del primo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)