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Sez. L, Sentenza n. 3898 del 29/06/1985 (Rv. 441476 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI PRINCIPALI DEL DEBITORE IN ORDINE ALL'"AN DEBEATUR" - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI DEL CREDITORE IN ORDINE AL "QUANTUM" - RAPPORTO DI CONNESSIONE O DI DIPENDENZA TRA DETTE IMPUGNAZIONI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI APPELLO PRINCIPALE DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE AL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA SUPERIORE, E DI APPELLO INCIDENTALE TARDIVA DIPENDENTE DEL LAVORATORE IN ORDINE AL CALCOLO DEGLI INTERESSI ED ALLE PRESCRIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441476-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI PRINCIPALI DEL DEBITORE IN ORDINE ALL'"AN DEBEATUR" - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI DEL CREDITORE IN ORDINE AL "QUANTUM" - RAPPORTO DI CONNESSIONE O DI DIPENDENZA TRA DETTE IMPUGNAZIONI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI APPELLO PRINCIPALE DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE AL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA SUPERIORE, E DI APPELLO INCIDENTALE TARDIVA DIPENDENTE DEL LAVORATORE IN ORDINE AL CALCOLO DEGLI INTERESSI ED ALLE PRESCRIZIONI.*

L'impugnazione incidentale tardiva presuppone un rapporto di connessione o di dipendenza con l'impugnazione principale, rapporto che non è dato di ravvisare ove quest'ultima, esperita dal debitore, abbia ad oggetto esclusivamente l'"an debeatur" della pretesa del creditore, mentre l'impugnazione incidentale di quest'ultimo inerisca solo al "quantum" perché tendente ad una più favorevole liquidazione del credito. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto inammissibile l'appello incidentale tardivo dipendente proposto dal lavoratore, che lamentava lo erroneo calcolo degli interessi sulle differenze retributive liquidategli dal giudice di primo grado nonché censurava l'accertata prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., mentre l'appello principale del datore di lavoro ineriva soltanto all'accertato diritto del lavoratore medesimo alla qualifica superiore). (V 2519/84, mass n 434537; (V 2767/83, mass n 427678; (V 2899/82, mass n 420794; (V 4971/81, mass n 415748; (V 3598/81, mass n 414342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)