Sez. L, Sentenza n. 5821 del 27/10/1988 (Rv. 460334 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AVVERSO LA MANCATA RIVALUTAZIONE MONETARIA DEL CREDITO CONTESTATO IN VIA PRINCIPALE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AVVERSO LA MANCATA RIVALUTAZIONE MONETARIA DEL CREDITO CONTESTATO IN VIA PRINCIPALE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'impugnazione incidentale del creditore avverso la mancata rivalutazione monetaria (nella specie, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.) del credito riconosciutogli dalla sentenza ha carattere autonomo, rispetto all'impugnazione della controparte volta contestare l'esistenza del debito, e, pertanto, deve essere proposta nei termini di decadenza ordinari, non essendo ammissibile come impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ.. (V 3898/85, mass n 441476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)