diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 27239 del 16/09/2020 Ud. (dep. 01/10/2020) Rv. 279535 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Impugnazione proposta dalla parte privata e dal pubblico ministero - Rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Condanna della parte civile al pagamento di tutte le spese del procedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279535-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui essa abbia dato causa, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non rilevando dalla richiesta di quale parte impugnante le spese in questione siano derivate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)