Sez. 3, Sentenza n. 3348 del 13/11/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227494 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Potere di disporre la rinnovazione - Valutazione del giudice di non potere decidere allo stato degli atti - Discrezionalità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603 comma 1 cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)