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Sez. 3, Sentenza n. 26079 del 30/11/2005 (Rv. 585222 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Effetto - Acquisto diretto dell'immobile del proprietario venditore - Condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo - Configurabilità - Conseguenze relative ai frutti - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585222-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di riscatto agrario, posto che l'acquisto diretto da parte del retraente del fondo dal proprietario venditore è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, consegue, in virtù dell'applicabilità dell'art. 1361 cod. civ., che la maturazione di un credito per i frutti si determina solo al momento dell'avveramento di detta condizione sospensiva, in quanto all'acquirente spetta il diritto di compiere atti di amministrazione in pendenza del verificarsi della condizione stessa. Infatti, la mera dichiarazione di voler esercitare il riscatto non fa acquistare al retraente il diritto di entrare nel godimento del fondo oggetto della dichiarazione stessa o di farne propri i frutti, prima del pagamento del prezzo, con la conseguenza che, qualora in forza dell'atto di compravendita, l'acquirente sia stato immesso nel possesso del fondo, non esiste titolo, in capo al retraente, di pretendere, nei confronti dell'acquirente, i frutti da quest'ultimo raccolti in epoca anteriore al pagamento del prezzo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)