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Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 07/07/1973 (Rv. 365051 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - AZIONE DI SIMULAZIONE PROPOSTA DALL'EREDE LEGITTIMARIO DI UNO DEI CONTRAENTI - POSIZIONE DI TERZO - LIBERTA DI PROVA.*
Stato
decisa il 1973-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365051-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - AZIONE DI SIMULAZIONE PROPOSTA DALL'EREDE LEGITTIMARIO DI UNO DEI CONTRAENTI - POSIZIONE DI TERZO - LIBERTA DI PROVA.*

L'erede legittimario attinge il suo diritto alla quota di legittima direttamente dalla legge (art 536 cod civ) e, sebbene erede, egli deve essere considerato terzo rispetto al negozio concluso dal suo autore; ed ove questo leda in qualche modo il suo diritto di legittimario, egli puo impugnarlo di simulazione con qualunque mezzo di prova e, quindi, anche mediante testimoni o mediante presunzioni, senza alcuna limitazione. (V 861/73, mass n 363171; 1762/69, mass n 340814).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)