Sez. L, Sentenza n. 2795 del 23/04/1983 (Rv. 427708 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - DENOMINAZIONE DATA DAL GIUDICE E FORMA ESTERIORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - DENOMINAZIONE DATA DAL GIUDICE E FORMA ESTERIORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Per attribuire ad un provvedimento il carattere di sentenza o di ordinanza, al fine di poterne stabilire la soggezione o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre avere riguardo al contenuto sostanziale del provvedimento, e perciò all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, anziché alla denominazione data dal giudice o alla sua Forma esteriore. (nella specie, è stato negato che avesse contenuto decisorio il provvedimento ammissivo della prova testimoniale, il quale aveva anche esaminato, in via del tutto incidentale, la questione della Rilevanza nel processo civile di fatti accertati nel giudizio penale a carico di una delle parti). (Conf 723/75, mass n 374065, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)