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Sez. 3, Sentenza n. 515 del 22/01/1980 (Rv. 403900 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - GARANZIA PROPRIA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403900-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - GARANZIA PROPRIA.*

Anche nel processo del lavoro, la domanda di garanzia in tanto viene attratta nella Competenza del giudice della domanda principale, a norma dell'art 32 cod proc civ, in quanto si tratti di garanzia propria, che si verifica allorquando, per contratto o per legge, il terzo e tenuto a rivalere il convenuto dalla domanda dell'attore. In ipotesi, invece, di garanzia impropria - che si verifica quando il convenuto tende a riversare sul preteso garante la conseguenza del proprio inadempimento - i normali criteri di Competenza per valore e territorio non possono essere derogati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)