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Sez. L, Sentenza n. 1620 del 04/03/1983 (Rv. 426456 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - GARANZIA PROPRIA.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426456-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - GARANZIA PROPRIA.*

Anche nel processo del lavoro, la domanda di garanzia, in tanto viene attratta nella Competenza del giudice della domanda principale, a norma dell'art. 32 cod. proc. civ., in quanto si tratti di garanzia propria, che si verifica allorquando, per contratto o per legge, il terzo è tenuto a rivalere il convenuto dalla domanda dell'attore. In ipotesi, invece, di garanzia impropria, che si verifica quando il convenuto tende a riversare sul preteso garante la conseguenza del proprio inadempimento, i normali criteri di Competenza per valore e territorio non possono essere derogati. (Conf 515/80, mass n 403900).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)