Sez. 1, Sentenza n. 1035 del 08/02/1983 (Rv. 425806 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sulla esistenza o meno di una determinata domanda giudiziale e la sua interpretazione rientrano nell'esclusiva Competenza del giudice del merito, e non sono censurabili in Sede di legittimità quando egli faccia corretto uso del suo potere di decisione, attenendosi a criteri ermeneutici di ricerca della effettiva portata sostanziale della domanda stessa, e tenendo conto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma pure di quella che può essere implicitamente o indirettamente desunta dalle deduzioni e dalle richieste delle parti. (Conf 503/82, mass n 418205; (Conf 6300/81, mass n 417105; (Conf 5571/81, mass n 416287; (Conf 4956/81, mass n 415727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)