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Sez. 1, Sentenza n. 1922 del 22/03/1984 (Rv. 433997 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - ESAME DELLA SOLA PROSPETTAZIONE LETTERALE DELLA PRETESA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433997-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - ESAME DELLA SOLA PROSPETTAZIONE LETTERALE DELLA PRETESA - INSUFFICIENZA.*

Il giudice del merito nella interpretazione della domanda giudiziale deve attenersi a criteri ermeneutici di ricerca della sua effettiva portata sostanziale, tenuto conto non solo della manifestazione di volontà, pacificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che può implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste delle parti, onde il medesimo incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo sostanziale suo contenuto. (Conf 5074/83, mass n 429933; (Conf 3748/83, mass n 428658; (Conf 3618/83, mass n 428502; (Conf 1035/83, mass n 425806; (Conf 737/83, mass n 425480).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)