Sez. 6, Sentenza n. 47803 del 17/11/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 228445 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Redazione dei motivi della sentenza di primo grado - Ordinanza dichiarativa della sospensione - Deliberazione ad opera del giudice di appello - Possibilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
L'ordinanza relativa alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza (come indicati ai commi secondo e terzo dell'art. 544 cod. proc. pen.) presenta natura dichiarativa - essendo la sospensione prescritta alle lettere c) e c-bis) del primo comma dell'art. 304 del codice di rito - di talché può essere deliberata anche dal giudice dell'impugnazione, una volta che questi abbia ricevuto gli atti a seguito di gravame. (In motivazione la Corte ha anche precisato come la sospensione, che non può durare più del termine fissato dalla legge o indicato dal giudice per la redazione dei motivi, abbia la minor durata del tempo in concreto impiegato dal giudice quando il deposito intervenga prima della scadenza di detto termine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)