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Sez. U, Sentenza n. 6632 del 29/04/2003 (Rv. 562505 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Controversie tra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa - Attinenza al rapporto tributario - Esclusione - Conseguenze - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562505-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

In tema di IVA, le controversie tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo della rivalsa non attengono al rapporto tributario, non essendo il cessionario soggetto passivo d'imposta, ed esulano, pertanto, dalle attribuzioni giurisdizionali delle commissioni tributarie - come delineate dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche a seguito della sostituzione operata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - per rientrare in quelle del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)