Sez. 6, Sentenza n. 1397 del 15/09/2015 Ud. (dep. 15/01/2016) Rv. 266495 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sentenza - Riconoscimento di una circostanza attenuante - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Prevalenza della motivazione - Condizioni - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
L'affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva escluso le attenuanti generiche, che non erano state menzionate nel dispositivo, mentre, in motivazione, erano state indicate come equivalenti alle circostanze aggravanti di un reato diverso da quello ritenuto più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)