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Sez. 4, Sentenza n. 7643 del 13/12/2004 Ud. (dep. 01/03/2005) Rv. 230841 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - dispositivo | Contrasto del dispositivo con la motivazione - Errore materiale - Ricorso alla motivazione - Legittimità - Fattispecie in tema di giudizio di comparazione tra circostanze del reato.
Stato
decisa il 2004-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230841-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - dispositivo

Il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano a vicenda naturalmente, non sempre rende risolvibile la divergenza tra esse con il criterio della prevalenza del dispositivo. Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza in grado di appello che aveva omesso di valutare, nonostante lo specifico motivo di impugnazione, la eventuale erroneità della motivazione della sentenza di primo grado - nella quale si effettuava il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato non unitariamente, secondo quanto previsto dall'art. 69 cod. pen. - solo perché nel dispositivo non era stata menzionata la dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)