diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 285 del 29/01/1976 (Rv. 378961 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTAZIONE IMMEDIATA E SPECIFICA DEI FATTI AL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378961-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTAZIONE IMMEDIATA E SPECIFICA DEI FATTI AL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro costituisce giusta causa di dimissioni in tronco per colpa del datore di lavoro, senza alcuna necessita che la parte recedente contesti all'altra - con contestazione immediata e specifica - i fatti che determinano la cessazione del rapporto, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi inversa di licenziamento in tronco del lavoratore. (Conf 2818/69, mass n 342610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)