Sez. L, Sentenza n. 2956 del 05/05/1980 (Rv. 406698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - OMESSA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DELLA GIUSTA CAUSA - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - OMESSA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DELLA GIUSTA CAUSA - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa presentate dal dipendente non si richiede l'immediatezza e la specificita delle contestazioni contro il datore di lavoro, che sono invece necessarie nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo per licenziamento in tronco del lavoratore. Pertanto l'omessa indicazione della giusta causa delle dimissioni del lavoratore nella dichiarazione di recesso non lo rende inidoneo ai fini dell'applicabilita dell'art 2119 cod civ, e comporta per il giudice il dovere di accertare l'esistenza di una giusta causa di dimissioni volontarie. (V 285/76, mass n 378961; (V 2818/69, mass n 342610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)