Sez. 3, Sentenza n. 6382 del 16/12/1985 (Rv. 443467 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VENDITA IN BLOCCO DELL'EDIFICIO DEL QUALE FACCIA PARTE L'IMMOBILE LOCATO - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VENDITA IN BLOCCO DELL'EDIFICIO DEL QUALE FACCIA PARTE L'IMMOBILE LOCATO - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
Nel caso di vendita in blocco di un intero edificio o di un intero complesso immobiliare, del quale facciano parte unità immobiliari locate ad uso diverso da quello di abitazione, i conduttori di queste non hanno il diritto di prelazione di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978 né sull'unità oggetto del rapporto locatizio, né sull'intero complesso immobiliare. (Conf 5730/84, mass n 437407; (Conf 6256/83, mass n 431014).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)