Sez. U, Sentenza n. 4692 del 08/11/1989 (Rv. 464104 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - COMPETENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - COMPETENZA.*
La causa di garanzia, che si inserisca nella controversia di lavoro per effetto della chiamata in giudizio di un terzo ai sensi dell'art. 420 nono comma cod. proc. civ. (consentita per tutte le ipotesi contemplate dall'art. 106 cod. proc. civ.), è attratta nella Competenza funzionale del giudice del lavoro, in caso di garanzia propria, mentre, in caso di garanzia impropria, cioè fondata su un titolo autonomo, e sempre che questo non sia riconducibile fra quelli contemplati dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., rimane soggetta alle comuni norme sulla Competenza per valore e territorio, ferma restando, per la deducibilità e rilevabilità dell'eventuale incompetenza di detto giudice, la applicabilità delle regole di cui all'art. 38 cod. proc. civ.. (V 5102/88, mass n 459876; (V 5293/83, mass n 430193; (V 620/84, mass n 432873).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)