diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2068 del 26/02/1988 (Rv. 457944 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REVOCA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PRIMA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO DEL LAVORATORE AL GIUDICE DEL LAVORO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ DEL LICENZIAMENTO STESSO - LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO DANNO - CRITERI - ART. 18 ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457944-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REVOCA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PRIMA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO DEL LAVORATORE AL GIUDICE DEL LAVORO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ DEL LICENZIAMENTO STESSO - LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO DANNO - CRITERI - ART. 18 ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel caso di licenziamento del lavoratore revocato dal datore di lavoro prima della notifica del ricorso del lavoratore stesso al giudice del lavoro per l'accertamento della sua Invalidità, il relativo danno va regolato dalle norme del codice civile (art. 1218 e seg.) con riferimento al non corretto adempimento di una delle obbligazioni previste dal contratto (quale può essere quella della retribuzione corrisposta in ritardo od in misura inferiore a quella dovuta) e non già dall'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, mancando il presupposto per la liquidazione del risarcimento del danno secondo tale ultima norma (costituito dall'esistenza di un licenziamento potenzialmente idoneo ad interrompere il rapporto). (V 3957/87, mass n 452797; (V 474/85, mass n 438686).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)