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Sez. L, Sentenza n. 474 del 28/01/1985 (Rv. 438686 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENTE SUPERFLUITÀ DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAL LAVORATORE - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438686-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENTE SUPERFLUITÀ DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAL LAVORATORE - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - PERSISTENZA.*

Ove il datore di lavoro revochi il licenziamento intimato al lavoratore riconoscendone l'illegittimità sì che nel giudizio da quest'ultimo promosso ed avente ad oggetto l'impugnativa del recesso si renda non più necessario l'ordine di reintegrazione ex art. 18 statuto dei lavoratori, il lavoratore ha non di meno diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, giacché l'art. 18 cit. - al fine di sanzionare il comportamento del datore di lavoro - prevede che in ogni caso di illegittimità del licenziamento operi la presunzione juris et de jure della misura minima del danno subito dal lavoratore (pari appunto a cinque mensilità di retribuzione). (V 99/81, mass n 410488; (V 1824/76, mass n 380608; (Conf 5145/83, mass n 430008; (contra 5104/84, mass n 436897; (contra 2604/78, mass n 391958).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)